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-------- STATUTO ASSOCIAZIONE “Porsche Club Repubblica Di San Marino” - -------

 

------------------------------------------Art. 1 – Costituzione ---------------------------------------

È costituita l’Associazione sociale e culturale senza scopo di lucro denominata “Porsche Club Repubblica Di San Marino”. ----------------------------------------------------

------------------------------------------Art. 2 – Sede e durata --------------------------------------

L’Associazione ha sede nella Repubblica di San Marino in Serravalle (RSM) Via Guardia di Rocca n.6. -----------------------------------------------------------------

La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con semplice delibera assembleare.------------------------------------------------

----------------------------------------------Art. 3 – Scopi --------------------------------------------

L’Associazione ha scopi amatoriali turistici, culturali e sportivi relativi alle vetture Porsche e l’attività si esplica in armonia con le direttive che la Porsche AG di Stoccarda emana attraverso servizi preposti al coordinamento delle attività dei Porsche Club di tutto il mondo. L’Associazione dovrà operare nell’osservanza di quanto la Federazione dei Porsche Club Italiani emana in sintonia con quanto previsto dal Coordinamento dei Porsche Club di Stoccarda in materia di direttive e regolamenti generali nel rispetto della Identità Aziendale di Porsche AG e del relativo Contratto di Licenza. L’Associazione dovrà pertanto collaborare con la Federazione dei Porsche Club Italiani e coordinarsi con le attività svolte dai Porsche Club/Registri e, se necessario, con tutti i Porsche Club esteri riconosciuti dalla Porsche AG. Alle attività dell’Associazione possono partecipare, e accettati, i soci dei Porsche Club/Registri regolarmente costituiti in Italia ed all’estero e riconosciuti dalla Porsche AG di Stoccarda. L’associazione ha carattere civile, è apolitica e non si propone fine di lucro. Tutti i soci sono chiamati a collaborare al buon andamento della Associazione in forma disinteressata. Il Socio è tenuto ad un comportamento tale da non danneggiare gli interessi e l’immagine della Associazione, nonché del marchio Porsche. ---------------------------------------------------

---------------------------------------------- Art. 4 – Soci ---------------------------------------------

L’Associazione “Porsche Club Repubblica Di San Marino” è libera e possono appartenervi, tutti i cittadini sammarinesi e stranieri, possessori, proprietari, detentori e/o utilizzatori di un’autovettura Porsche, condividendone gli scopi, rispettando le norme del presente Statuto, ed impegnandosi ad un comportamento sportivo, etico e morale compatibile con le formalità elencate nel superiore Art. 3. ---------------------------------------------------------------------------------------

Il numero dei soci è illimitato ma la maggioranza di essi dovrà essere comunque residente nella Repubblica di San Marino.------------------------------------------------------

----------------------------------Art. 5 – Ammissione del Socio -----------------------------------

La domanda di ammissione all’Associazione in qualità di Socio deve essere inoltrata all’Associazione presso la sua Sede e deve essere corredata da lettera di presentazione di un Socio o di un Centro Porsche o di un Centro Assistenza della rete ufficiale Porsche in Italia. ---------------------------------------------------------------------

Sull’ammissione del nuovo Socio delibera il Consiglio Direttivo con parere insindacabile e non obbligatoriamente motivato. --------------------------------------------

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di non associare persone che lavorino in qualsiasi modo per conto di altri fabbricanti di vetture o di parti di ricambio, oppure che facciano parte di organismi direttivi di altri costruttori di auto, e comunque non può associare persone le cui attività o interessi siano in contrasto con quelli di Porsche AG, di Porsche Italia o dei Porsche Club/Registri. ----------------

È ammesso per un socio, purché non ricopra cariche direttive nel Porsche Club/Registro, di essere contemporaneamente socio senza cariche direttive di altre associazioni, gruppi o club, che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività monomarca Porsche simili a quelle dei Porsche Club, anche se non riconosciute dal Coordinamento dei Porsche Club di Porsche AG: il comportamento del Socio però, sia negli atti che nei fatti, in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo, non può in alcun caso danneggiare l’immagine e gli interessi del marchio Porsche, dei Porsche Club/Registri e della F.I.P.C. e delle persone che ricoprono incarichi in queste organizzazioni. L’ammissione all’Associazione in qualità di Socio richiede l’accettazione da parte dello stesso del presente Statuto e del Regolamento senza riserve. -------------------------------------------------------------------

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.-----------------------------------

---------------------------------Art. 6 – Perdita della qualifica di Socio ------------------------

La perdita della qualifica di socio avviene:------------------------------------------------------

per recesso da parte del socio, da comunicarsi all’Associazione anche per via telematica. ----------------------------------------------------------------------------------------

L’efficacia del recesso è immediata. --------------------------------------------------------

Il recesso non darà diritto al socio recedente di richiedere il rimborso della quota sociale, o di frazione della stessa, nel frattempo versata; --------------------

per mancato versamento della quota sociale, anche in caso di rinnovo, e trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data stabilita dallo Statuto e/o dalla Assemblea e/o dal Consiglio per il versamento stesso. --------------------------------

La perdita della qualifica avrà efficacia immediata. ------------------------------------

per il venir meno del presupposto di cui al superiore Art. 4 se non ripristinato entro 12 (dodici) mesi dal suo  verificarsi; ------------------------------------------------

per espulsione;-----------------------------------------------------------------------------------

Costituiscono casi di espulsione del socio: -----------------------------------------------------

1) la messa in atto da parte del socio di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine e/o degli interessi della Associazione, della Federazione e del marchio Porsche; -------------------------------------------------------------------------------------

2) successivamente alla iscrizione, l'inizio da parte del socio, individualmente o sotto forma associativa o sociale, di attività, di qualsiasi natura e genere, che perseguano e/o condividano interessi, anche di natura non economica, in contrasto con quelli di Porsche AG, di Porsche Italia, della Federazione, dei Porsche Club/Registri; -------------------------------------------------------------------------------

3) la violazione grave delle norme di comportamento previste nello Statuto e/o nel  Regolamento; ------------------------------------------------------------------------------------

 4) la messa in atto di comportamenti gravemente lesivi dell’immagine e del prestigio degli Organi sociali e/o dei loro componenti, siano essi comportamenti messi in atto con parole, scritti o materiali; ---------------------------------------------------

5) atteggiamenti e/o comportamenti in genere, siano essi rivolti nei confronti degli Organi Sociali, loro componenti, ma anche nei confronti di uno o più soci, che comportino grave turbamento e/o risultino destabilizzanti per la vita del Club e/o per il normale svolgimento delle attività sociali; ----------------------------------------

6) il ricorso alla Autorità Giudiziaria in violazione dell’obbligo, in caso di controversia, di avvalersi della clausola compromissoria di cui al successivo Art. 22. -

Il provvedimento di espulsione per violazione del divieto di ricorrere all’Autorità Giudiziaria deve essere immediatamente erogato non appena ricevuta la notizia certa dell’atto giudiziario e non può essere impugnato né avanti il Collegio dei Probiviri, né ricorrendo alla clausola compromissoria. --------------------------------------

Il ricorso all’Autorità Giudiziaria comporterà l’immediata perdita della qualifica di socio e avrà immediata efficacia a livello nazionale. -----------------------------------------

È fatto divieto ai Club/Registri di accogliere la domanda di iscrizione di un socio espulso per aver fatto ricorso alla Autorità Giudiziaria, ovvero, nel caso di avvenuta iscrizione, il Club/Registro dovrà procedere alla immediata espulsione del socio stesso precedentemente iscritto. ----------------------------------------------------

-----Art.6 A) - Comunicazione ed efficacia della perdita della qualifica di Socio-----

Fermo restando la immediata efficacia a livello nazionale della perdita della qualifica di socio nel caso previsto dall’Art. 6, n.6 (ricorso alla Autorità Giudiziaria), la espulsione comminata al socio nei casi previsti ai nn. 1 e 2 di detto articolo potrà avere efficacia a livello nazionale. --------------------------------------------------------

Essa comporterà, per il socio espulso, l’impossibilità di iscriversi ad un altro Club sino ad avvenuta revoca e/o annullamento del provvedimento stesso. ----------------

Il provvedimento di espulsione, non appena divenuto definitivo, verrà immediatamente comunicato dal Presidente del Club,  o dal Consigliere a ciò delegato, al Presidente e al Segretario della Federazione che, verificatene la definitività, provvederanno a comunicarlo a tutti i Club/Registri. ------------------------

Ad avvenuta comunicazione da parte del Presidente e/o del Segretario della Federazione  del provvedimento di espulsione avente efficacia nazionale, il Club avrà l'obbligo di astenersi dal procedere all'iscrizione al suo Club/Registro del Socio espulso, ovvero di procedere alla sua immediata espulsione nel caso di sua precedente iscrizione. -------------------------------------------------------------------------------

Per provvedimento definitivo di espulsione avente efficacia a livello nazionale si intende: -------------------------------------------------------------------------------------------------

- quello non impugnato dal socio o avanti il Collegio dei Probiviri o avvalendosi della clausola compromissoria di cui all’Art. 22;-----------------------------------------------

- quello confermato o dal Collegio dei probiviri o dall'Arbitro. ----------------------------

La Federazione, ed i suoi Organi. non potranno annullare, revocare e/o modificare il provvedimento di espulsione emesso dal Club/Registro, cui appartiene il socio espulso, essendo alla stessa, ed ai suoi Organi, devoluta la sola competenza di diffusione del provvedimento di espulsione a tutti i Club/Registri una volta verificatene la definitività, così  come indicato al comma precedente. -----------------

-----------------------------Art.6 B) – Impugnazione e procedura------------------------------

Prima di procedere alla emanazione di sanzioni disciplinari, il Presidente del Club/Registro, o il Consigliere a ciò delegato, avverte il socio, a mezzo di raccomandata o altro mezzo di comunicazione equipollente, che nei suoi confronti è stato aperto un procedimento disciplinare e Io invita ad esporre le sue ragioni a difesa, o mediante la richiesta di audizione avanti il Consiglio Direttivo o mediante il deposito di osservazioni scritte in Segreteria. ---------------------------------

Il termine per inoltrare la richiesta di audizione avanti il Consiglio Direttivo, ovvero per il  deposito di osservazioni scritte, non potrà essere inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della  raccomandata (o mezzo equipollente) contenente l'avviso) dell'apertura del procedimento disciplinare, e non potrà essere superiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. ------------------------

Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi nei successivi 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di audizione o dal deposito in Segreteria delle osservazioni scritte. ---------------------

La sanzione disciplinare deve essere comunicata al Socio dal Presidente del Club/Registro, o dal Consigliere a ciò delegato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altre mezzo di comunicazione equipollente. -------------------

Nella raccomandata deve essere contenuta la motivazione sulla quale si fonda il  provvedimento disciplinare stesso. --------------------------------------------------------------

Essa deve contenere l'espresso avvertimento: ------------------------------------------------

a) che contro il provvedimento disciplinare il Socio può proporre impugnazione al Collegio  dei Probiviri del suo Club/Registro, nei tempi, modi e forme previste nel successivo Art. 8, ovvero, in via alternativa, avvalendosi della clausola compromissoria di cui al successivo Art. 22; ---------------------------------------------------

b) che la mancata impugnazione, ovvero la sua tardività, comporta la impossibilità di  addivenire alla modifica e/o revoca e/o annullamento della sanzione stessa. ----

-----------------------------------------Art. 7 – Diritti del Socio -------------------------------------

Ogni socio ha uguale diritto a partecipare alle attività dell’Associazione, comunque organizzate e svolte, e alle assemblee, purché sia in regola al momento della manifestazione o dell'assemblea con il pagamento della quota associativa, e non sia colpito da provvedimento di espulsione, ai sensi del precedente articolo o di sospensione dai diritti sociali ai sensi del successivo. ------------------------------------

Nelle assemblee il socio ha facoltà di farsi sostituire da un altro socio mediante delega scritta, con un massimo di 3 (tre) deleghe per socio. ------------------------------

-------------------------------------Art. 8 – Doveri del Socio-------------------------------------

Ogni socio ha il dovere di rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, le delibere del Consiglio Direttivo, le norme dettate di volta in volta dalle persone delegate per particolari incombenze dal Consiglio stesso, i Regolamenti generali e particolari di ogni manifestazione. --------------------------------

Le infrazioni di carattere sociale potranno essere punite a seconda della gravità con: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

- richiamo semplice; ---------------------------------------------------------------------------------

- richiamo ufficiale scritto; -------------------------------------------------------------------------

- sospensione o esclusione a tempo determinato - per un massimo di 24 (ventiquattro) mesi - dai diritti sociali; ----------------------------------------------------------

- espulsione. -------------------------------------------------------------------------------------------

Di ogni provvedimento si farà menzione sul libro verbali del Consiglio. ----------------

Contro qualunque provvedimento disciplinare, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 5 (cinque) giorni dalla notifica al socio. Il giudizio del Collegio dei Probiviri deve essere emesso entro 30 (trenta) giorni dalla proposizione del ricorso ed è inappellabile. --------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- Art. 9 – Organi dell’Associazione -------------------------------

Sono organi dell’Associazione: --------------------------------------------------------------------

l’Assemblea dei Soci; ---------------------------------------------------------------------------

il Presidente del Consiglio Direttivo; --------------------------------------------------------

il Consiglio Direttivo; ---------------------------------------------------------------------------

Il Collegio dei Probiviri; ------------------------------------------------------------------------

Il Revisore dei Conti, ove nominato. --------------------------------------------------------

Le persone che rivestono cariche in seno agli organi dell’Associazione, debbono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi vigenti nella Repubblica di San Marino.--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- -----Art. 10 – Assemblea dei soci ---------------------------------

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative. ------------------------------------------------------------------------------------

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante lettera, anche ordinaria, o con qualsiasi altro mezzo idoneo, anche informatico, via e-mail o fax, almeno 10 (dieci) giorni prima della data del suo svolgimento, indicando l’orario, la data, l’ordine del giorno e la sede dell’Assemblea stessa. ------------------------------------------------------------------------

---------------------Art. 11 – Convocazione dell’Assemblea dei soci ------------------------

L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno, entro 4 (quattro) mesi, ovvero entro 6 (sei) mesi con deroga motivata, dalla chiusura dell’esercizio sociale. In casi di particolare e motivata necessità e/o urgenza, l’Assemblea, ad eccezione di quella indetta per l’approvazione del bilancio e/o del rendiconto economico e finanziario, può essere convocata mediante e-mail o fax senza l’osservanza dei tempi indicati dal superiore Art. 10. -------------------------------

L'Assemblea delibera:--------------------------------------------------------------------------------

a) l'indirizzo dell'attività dell'Associazione; ----------------------------------------------------

b) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio sociale redatto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'Art. 16, lettera d) del presente Statuto;-

c) la nomina degli organi direttivi e del Collegio dei probiviri; ----------------------------

d) l'eventuale elezione del Revisore dei Conti. ------------------------------------------------

L'Assemblea è valida con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci in prima convocazione e di qualsiasi numero di soci in seconda convocazione.

La seconda convocazione dovrà avvenire almeno un'ora dopo la prima.---------------

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti validi, sia in prima che in seconda convocazione. -----------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, verrà eletto tra quei Consiglieri che siano iscritti all'Associazione da almeno un triennio ininterrottamente, salvo deroga concessa dall'Assemblea all'atto della nomina dei Consiglieri. -------------------------------------------------------------

Nella prima seduta il Consiglio dovrà eleggere uno o più Vice Presidenti. Non possono essere eletti Presidenti né Vice Presidenti i soci che siano titolari o dipendenti di una organizzazione della rete Porsche. Il Presidente uscente, se non rieletto, conserverà la carica di Presidente Onorario, subordinatamente a sua accettazione e gradimento del Consiglio, per tutta la durata del mandato del Consiglio. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------Art. 12 – Assemblea straordinaria-------------------------------

L'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente o dalla maggioranza dei Consiglieri o dalla maggioranza del Collegio dei Probiviri o dai 4/10 (quattro decimi) dei soci. È suo compito: ------------------------------------------------------------------

- apportare variazioni allo Statuto con la preventiva approvazione della Federazione dei Porsche Club Italiani o deliberare l'anticipato scioglimento;  --------

- prendere provvedimenti disciplinari nei confronti di membri degli organi direttivi o  revocare loro il mandato. -----------------------------------------------------------------------

Per la validità dell'assemblea straordinaria occorre in prima convocazione la presenza fisica o mediante delega del 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci e le delibere vengono prese a maggioranza dei voti validi. In seconda convocazione occorre per la validità la presenza fisica o mediante delega di almeno il 25% (venticinque per cento) dei soci e le delibere vengono prese a maggioranza dei voti validi. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------Art. 13 – Presidente dell’Assemblea--------------------------------

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, o dal più anziano del Consiglio Direttivo. In caso di impossibilità o rifiuto, l'assemblea incaricherà essa stessa un socio a presiederla.------------------------------------------------

----------------------------------Art. 14 – Consiglio Direttivo -------------------------------------

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero definito dispari di consiglieri, non inferiore a cinque. ------------------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della carica, e i suoi membri sono rieleggibili immediatamente. --------------------------------

Può essere eletto Consigliere qualunque socio che sia iscritto all'Associazione. Se nel corso del mandato venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, eletti dall'assemblea o confermati dalla stessa dopo cooptazione, l'intero Consiglio si intende deceduto. Negli altri casi il Consiglio Direttivo deve sostituire i Consiglieri mancanti mediante cooptazione. I nuovi Consiglieri cooptati restano in carica sino alla prima assemblea convocata per qualunque motivo e, se nominati, rimarranno in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio in carica. ---------------------------

Il mandato di Consigliere non dà diritto ad emolumenti. -----------------------------------

-------------------------Art. 15 – Attribuzioni e poteri del Presidente------------------------

Le attribuzioni e i poteri del Presidente sono: -------------------------------------------------

- rappresentare l'Associazione nelle manifestazioni in Italia e all'estero; --------------

- presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo; -----------------------------------------------

- gestire con firma libera qualsiasi rapporto con istituti di credito, con facoltà di utilizzo di eventuali carte di credito; -------------------------------------------------------------

- esercitare la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, firmare la corrispondenza; ---------------------------------------------------------------------------------------

- sottoscrivere contratti con i fornitori; ---------------------------------------------------------

chiedere autorizzazioni alle Autorità; -----------------------------------------------------------

- rispettare e far rispettare lo Statuto ed i Regolamenti. -----------------------------------

Il Consiglio Direttivo potrà delegare tutti o parte dei sopra citati poteri anche ad uno o più dei suoi componenti, in via congiunta o disgiunta, esclusiva o meno. -----

------------------ Art. 16 – Attribuzioni e poteri del Consiglio Direttivo -------------------

Le attribuzioni del Consiglio Direttivo sono: ---------------------------------------------------

a) rendere operativo lo Statuto, i Regolamenti e le volontà espresse dai soci nell'assemblea; ----------------------------------------------------------------------------------------

b) garantire nei riguardi dell'Assemblea il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;-------------------------------------------------------------------------------------------

c) promuovere l'attività dell'Associazione nelle sue varie forme; ------------------------

d) redigere alla fine di ogni esercizio sociale il rendiconto economico e finanziario, definire i prospetti di rappresentazione della composizione patrimoniale e del risultato della gestione; -----------------------------------------------------------------------------

e) controllare l'operato dei Consiglieri delegati a svolgere mansioni o incarichi particolari; ----------------------------------------------------------------------------------------------

f) operare un controllo costante delle risorse finanziarie dell'Associazione. ----------

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, o di almeno tre Consiglieri o di due Probiviri. Il Consiglio è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in mancanza, di chi presiede la riunione. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale scritto sull'apposito libro e firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario. ----------

Il Consigliere decade dal suo mandato se, senza giustificato motivo, non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio regolarmente convocate. Sarà compito del Consiglio Direttivo con apposita seduta cooptare un nuovo Consigliere. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Alle riunioni di Consiglio possono partecipare il Revisore dei Conti, se nominato, ed i Probiviri solo se espressamente invitati dal Consiglio Direttivo; essi non hanno

diritto di voto. -----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------Art. 17 – Revisore dei Conti ------------------------------------

Il Revisore dei conti, se previsto, viene eletto dall'Assemblea dei soci con le medesime modalità applicate per l'elezione dei Consiglieri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, non ha diritto di voto in seno al Consiglio stesso e risponde del suo operato direttamente all'Assemblea. ------------------------------------------------------

----------------------------------Art. 18 – Collegio dei Probiviri----------------------------------

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti. ----------

Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall'Assemblea insieme con il Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio stesso. Alla carica di Proboviro possono essere eletti i soci iscritti ininterrottamente all'Associazione da almeno tre anni. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente. Il Collegio dei Probiviri decide solo secondo equità. Se venisse a mancare un Proboviro, subentrerà il

supplente più anziano d'età.

------------------------------ Art. 19 – Gestione amministrativa ------------------------------

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. ------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------Art. 20 – Patrimonio dell’Associazione-----------------------------

Quale ente senza scopi di lucro l'Associazione è unicamente depositaria del patrimonio sociale, comprese le somme anticipatamente versate dai soci per la loro partecipazione alle attività dell'Associazione. Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il socio uscente, dimissionario o espulso perde a favore degli altri soci la sua quota di proprietà. --------------------------------------------------------

----------------------------ART. 21 – Destinazione delle eccedenze----------------------------

In caso di cessazione dell'Associazione le eccedenze attive eventualmente risultanti non possono essere in alcun modo restituite ai soci, ma debbono essere destinate a fini di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia.--------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------Art. 22 – Controversie e clausola compromissioria---------------------

Tutte le controversie fra soci, fra soci e l'Associazione, fra soci e gli organi istituzionali dell'Associazione, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, fra soci di una Associazione e i soci di un'altra Associazione, e/o gli organi istituzionali delle stesse, fra le Associazioni Federate, fra soci di una o più Associazioni e/o l'Associazione-i e la Federazione, che dovessero sorgere in relazione al presente Statuto, alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, dovranno essere decise mediante arbitrato, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia. ------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente alle sanzioni disciplinari, l'impugnazione del provvedimento disciplinare avanti il Collegio dei Probiviri (ovvero tutti, fatta eccezione del provvedimento di espulsione per ricorso all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’Art. 6 n. 6 del presente Statuto) rende inammissibile il ricorso all’Arbitrato così come il ricorso all'Arbitrato rende inammissibile l'impugnazione della sanzione disciplinare al Collegio dei Probiviri. -------------------------------------------------------------

Il ricorso all’Autorità Giudiziaria rende inammissibile sia il ricorso al Collegio dei Probiviri, sia il ricorso all’Arbitrato. --------------------------------------------------------------

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati in conformità delle disposizioni legislative in materia e deciderà in via irrituale, secondo equità, senza formalità e regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio. -------------------

--------------------------------------------Art. 23 – Rinvio --------------------------------------------

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle disposizioni previste nelle "Direttive per la fondazione e la gestione dei Porsche Club - diritti e doveri,'" e nell’ "Attestato di Porsche Club Ufficiale - Contratto di Licenza'', nonché alle norme vigenti nella Repubblica di San Marino. ------------------